La legge 98/2013, pubblicata in G.U. il 20 agosto 2013 (legge di conversione del D.L. 69/2013 conosciuto come “decreto del fare”) ha introdotto diverse modifiche al d.lgs. 81/08: riassumiamo qui di seguito in estrema sintesi le più significative:
La legge 98/2013, pubblicata in G.U. il 20 agosto 2013 (legge di conversione del D.L. 69/2013 conosciuto come “decreto del fare”) ha introdotto diverse modifiche al d.lgs. 81/08: riassumiamo qui di seguito in estrema sintesi le più significative:
art. 3: sostituito il comma 12 bis, sugli obblighi di sicurezza nei confronti dei volontari del servizio civile, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive e dilettantistiche e simili: per tutti si applicano le norme di cui all’art. 21 (imprese familiari e lavoratori autonomi); aggiunti i commi 13 bis sulle misure di semplificazione ai fini dell’inserimento dei dati del libretto formativo del cittadino in relazione alle prestazioni lavorative di cui al d.lgs. 276/03 che implichino una permanenza lavorativa non superiore a 50 giorni; e 13 ter sulle misure di semplificazione relative agli adempimenti in materia di informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento ai lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. I commi 13 bis e 13 ter prevedono specifici decreti attuativi.
art. 26: i commi 3 e 3bis sono interamente sostituiti. Il Duvri nelle imprese a basso rischio di infortuni e malattie professionali, che saranno individuate con decreto (art. 29 nuovo comma 6ter), potrà essere sostituito dalla individuazione di un incaricato alla cooperazione e coordinamento; i casi in cui il comma 3 non si applica vengono estesi ai lavori una durata non superiore a cinque uomini/giorni, calcolati con riferimento ad un anno dall’inizio dei lavori.
art. 29: inseriti i commi 6ter e 6quater. il 6ter tratta dell’invididuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali in cui i datori di lavoro potranno dimostrare di aver effettuato la valutazione del rischio, restando ferma la facoltà le procedure standarizzate; il 6 quater specifica che fino all’entrata in vigore del decreto di cui al 6ter si possono applicare le procedure standarizzate
art. 31: al comma 1 viene specificato, tramite l’introduzione dell’avverbio “priotariamente”, che il SPP deve essere istituito priotariamente all’interno dell’azienda
art. 32: inserito il comma 5bis, in base al quale quando i contenuti dei corsi di formazione ed aggiornamento comunque frequentati dai RSPP e ASPP si sovrappongono a quelli specifici, il credito formativo è comunque riconosciuto. Le modalità del riconoscimento saranno definite dalla Conferenza Stato-
art. 37: inserito il comma 14bis, che ripete nel testo il nuovo comma 5bis dell’art.32 (vedi sopra) riferito a dirigenti, preposti e lavoratori
art. 67: riguarda le notiche all’O.d.V. ed interamente sostituito. Il nuovo art. 67 prevede che il datore di lavoro effettui la comunicazione nel contesto delle istanze presentate al Suap, e che sia l’amministrazione che riceve la comunicazione ad inviarla, per via telematica, all’O.d.V. . Occorre però attendere il decreto attuativo, nell’attesa del quale il datore di lavoro indirizza la comunicazione direttamente all’ O.d.V.
art. 71: interamente sostituito il comma 11, concernente le modalità per le verifiche periodiche delle attrezzature di cui allegato VII
art. 73: al comma 5 viene aggiunto un periodo che stabilisce che le indicazioni della Conferenza Stato-
art. 88: la lettera g-
art. 104 bis: si tratta di un nuovo articolo, che introduce misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili, relativi ai Piani di Sicurezza e coordinamento, da definirsi mediante un decreto entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
art. 225, 240, 250, 277: viene introdotta la possibilità di effettuare le comunicazioni per via telematica, anche per mezzo degli Organismi Paritetici o delle OO.SS. dei datori di lavoro