Indicazioni sugli adempimenti formali che la ASL si aspetterebbe di trovare in caso di infortuni
La Asl chiederebbe immediatamente documentazione relativa all’avvenuta formazione-informazione-addestramento del lavoratore infortunato, la procedura di lavoro e istruzione operativa scritta relativa all’attività oggetto dell’infortunio, e la prova che la stessa sia stata comunicata e spiegata all’infortunato, la copia del documento di valutazione dei rischi aggiornato, l’organigramma aziendale ed eventuali deleghe di funzione, le dichiarazioni di conformità delle attrezzature oggetto dell’infortunio, nonché il manuale d’uso dello stesso, il registro delle manutenzioni, la documentazione sull’uso dei dpi, ecc.
Inoltre vale quanto segue.
L’obbligo assicurativo del datore di lavoro
I datori di lavoro sono obbligati a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tutti i lavoratori dipendenti che rientrano nelle condizioni previste all’art. 1 del D.P.R. 1124/65.
Dal 16/03/2000 l’obbligo assicurativo è esteso anche ai collaboratori coordinati e continuativi, ai dirigenti e agli sportivi professionisti.
La gestione di queste polizze assicurative è affidata all’INAIL (istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro).
L’assicurazione ha la funzione di garantire ai lavoratori dipendenti, in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, la necessaria tutela fisica, giuridica, sanitaria ed economica.
La denuncia in caso di infortunio
La denuncia di infortunio è l’obbligo al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’INAIL esclusivamente in via telematica.
Sede INAIL competente
Secondo la circolare INAIL n. 54 del 24 agosto 2004, la sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
Gli obblighi del datore di lavoro
– Al verificarsi dall’infortunio l’istituto assicuratore (INAIL) provvede ai servizi per la prestazione dei soccorsi di urgenza a mezzo di propri ambulatori o anche mediante accordi con enti o sanitari locali.
– Qualora l’Istituto non possa provvedere, provvede il datore di lavoro con propri mezzi e l’istituto stesso gli rimborsa la spesa che avrebbe sostenuto se avesse direttamente prestato i soccorsi di urgenza.
– Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere al trasporto dell’infortunato, rimanendo a suo carico le relative spese.
– Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere esposto in luogo e in modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall’Istituto assicuratore.
– Per gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.
– Il datore di lavoro, al quale l’INAIL faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione.
– Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.
– In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.
– Per gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, deve provvedere all’inoltro il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana.
– Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell’azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
– Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro . Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
– Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Obbligo del lavoratore
Secondo l’art. 52, d.p.r. n. 1124/1965:
– l’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell’articolo successivo, non è corrisposta l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio;
– la denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
Inoltre si ricorda l’articolo 29 D.Lgs. n. 81/2008 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi:
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.